Camera Penale Di Tivoli

Camera Penale Di Tivoli La Camera Penale di Tivoli è un'associazione di avvocati penalisti aderente all'UCPI

15/06/2026

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Open Day2026 - ‘Nuovi orizzonti di Riforma’
14/06/2026

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10° Open Day U.C.P.I."NUOVI ORIZZONTI DI RIFORMA"Rimini, 12 - 13 giugno
05/06/2026

10° Open Day U.C.P.I.
"NUOVI ORIZZONTI DI RIFORMA"

Rimini, 12 - 13 giugno

COMUNICATO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO «[...] est modus in rebus sunt certi denique fines, quos ultra citraque nequit consis...
29/05/2026

COMUNICATO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

«[...] est modus in rebus sunt certi denique fines, quos ultra citraque nequit consistere rectum.»
(Orazio, Satire (I, 1, 106-107))


«[...] esiste una misura nelle cose; esistono determinati confini, al di là e al di qua dei quali non può esservi il giusto.»


In un film del 2006, Le vite degli altri, viene descritto il sistema di intercettazioni e di controllo creato nella Germania dell’Est per controllare le vite di tutti coloro che si pensava non fossero in linea con l’ideologia del regime comunista allora al potere.
A distanza di venti anni dall’uscita del film e a quasi quarant’anni dal crollo dei regimi comunisti dell’Europa orientale ci pare che in alcuni casi una parte della magistratura abbia perso quella che Orazio, nel passaggio sopra citato, definiva la “misura delle cose”.

I fatti di Perugia e di Napoli, invero, non possono lasciare indifferenti chi, come noi, crede nello Stato liberale dove i diritti dei singoli sono garantiti e i pubblici poteri sono limitati dalla legge.

Abbiamo invece appreso che nei casi verificatisi a Napoli e Perugia sarebbero stati superati proprio quei limiti posti dal codice di procedura a garanzia delle “vite degli altri”, ossia l’indipendenza e la libertà del difensore. Se non c’è libertà di difesa non c’è garanzia dei diritti e se non c’è garanzia dei diritti non ci sono neanche i diritti: non è un caso che la Costituzione (art. 24) affermi che il diritto di difesa è inviolabile e garantisce la libertà e la segretezza delle comunicazioni (art. 15). Se questo vale per tutti i cittadini, nel caso dei difensori le garanzie sono rinforzate con l’art. 103 del codice di procedura penale.

Non è intenzione del direttivo della Camera Penale di Tivoli entrare nel merito delle vicende processuali che hanno portato alla richiesta ed alla successiva autorizzazione in ben precisi procedimenti penali delle conversazioni tra difensori e propri assistiti ma non si può non stigmatizzare il fatto che a Perugia, a seguito delle cimici poste nella sala colloqui del carcere, sono stati intercettati per circa sei mesi i colloqui di tutti i difensori con i loro assistiti e a Napoli è stata redatta un’informativa nella quale sono stati descritti i comportamenti dentro e fuori dall’aula di alcuni colleghi, la cui unica colpa, se tale può essere, è quella di difendere alcuni imputati in processi per camorra.

In realtà questi due episodi sono la spia di qualcosa di più profondo e più grave che affligge il nostro sistema giustizia, ossia il fatto che sull’altare della “ricerca della verità” vengono sacrificate anche le garanzie individuali. Non possiamo dimenticare, infatti, che una delle norme meno applicate del codice di rito è quella che limita lo strumento dell’intercettazione ai casi nei quali sono presenti gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Una domanda sorge spontanea: nel profluvio di intercettazioni che poi leggiamo quotidianamente nei giornali o ascoltiamo in televisione, quante di queste erano assolutamente indispensabili?

La risposta pare scontata a chi scrive e qui torniamo al film citato all’inizio. Esistono due forme di stato: gli Stati autoritari o totalitari nei quali i pubblici poteri tutto possono e i diritti dei singoli esistono (se esistono) fino a quando non intralciano l’attività degli apparati e gli Stati liberali nei quali i diritti dei singoli vengono prima dello Stato e non possono essere limitati se non nella misura necessaria per l’utilità collettiva, “al di qua ed al di là dei quali non può esservi il giusto”.

Noi faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità per cercare di vivere in uno Stato liberale.

Il Direttivo

“Il lavoro nobilita l’uomo… tutti gli uomini tranne gli avvocati”.Meno di 25 euro per garantire il diritto di difesa ad ...
22/05/2026

“Il lavoro nobilita l’uomo… tutti gli uomini tranne gli avvocati”.

Meno di 25 euro per garantire il diritto di difesa ad un cittadino tunisino trattenuto presso il CPR di Trapani: questo è stato il compenso che il Giudice di Pace di Trapani ha ritenuto congruo per l’attività professionale svolta dall’avvocato Antonella Macaluso del Foro di Caltanissetta.

Questa liquidazione mortifica la dignità della professionista nissena, mortifica il professionismo di tutta la classe forense, mortifica, vieppiù, il diritto di difesa, che è, anzi dovrebbe essere, garantito dalla nostra Costituzione. Il decreto di liquidazione è stato naturalmente impugnato innanzi al Tribunale di Trapani, che ha accolto l’opposizione, ma ciò non esclude l’allarme che la vicenda desta, innestandosi in un filone normativo prima e interpretativo poi, che l’Osservatorio per il Patrocinio a Spese dello Stato dell’Unione delle Camere Penali segnala da tempo.

La difesa tecnica non è un adempimento formale, né può essere ridotta ad una prestazione tollerata ai margini del sistema, poiché si tratta di una funzione costituzionalmente indispensabile ad assicurare la legalità della giurisdizione. Pretendere che tale funzione venga svolta a fronte di compensi meramente apparenti significa svilire il ruolo dell’Avvocatura, alterare il rapporto tra difesa e giurisdizione e indebolire la garanzia costituzionale del diritto di difesa, che non può dirsi realmente assicurato se la sua tutela viene sostanzialmente privata di un riconoscimento economico adeguato e rispettoso della dignità della professione.

Roma, 22 maggio 2026

L’Osservatorio Patrocinio a spese dello Stato Ucpi

22/05/2026 Il lavoro nobilita l'uomo… tutti gli uomini tranne gli avvocati La difesa non può essere ridotta a una prestazione simbolica o marginale: compensi meramente apparenti mortificano la dignità dell’Avvocatura e compromettono l’effettività del diritto di difesa “Il lavoro nobilita l...

Oggi gli avvocati Giovanna Marconi, Gianluca Ravasio e Chiara Busca della Camera Penale di Tivoli hanno incontrato altri...
21/05/2026

Oggi gli avvocati Giovanna Marconi, Gianluca Ravasio e Chiara Busca della Camera Penale di Tivoli hanno incontrato altri studenti del Liceo Catullo di Monterotondo

14/05/2026

La pubblicazione, sulla piattaforma Mediaset Infinity e su eventuali altri siti, piattaforme o organi di informazione che abbiano riprodotto o diffuso i medesimi contenuti, dell’audio e della trascrizione di conversazioni intercorse tra Alberto Stasi e il suo difensore, il Prof. Angelo Giarda, pone una questione di straordinaria gravità sotto il profilo del rispetto delle garanzie costituzionali e della tutela del rapporto difensivo.

Nel nostro ordinamento le comunicazioni tra imputato e difensore sono assistite da una protezione rafforzata, posta a presidio del diritto di difesa e della libertà del cittadino di conferire con il proprio avvocato in condizioni di piena riservatezza. L’articolo 103 del codice di procedura penale vieta l’intercettazione delle comunicazioni difensive e sancisce l’inutilizzabilità dei relativi risultati nei casi previsti dalla legge. Tali conversazioni, oltre a non poter essere utilizzate processualmente, non possono essere oggetto di pubblicazione neppure dopo la conclusione del procedimento, ove non risultino utilizzate nel processo o riprodotte in provvedimenti giudiziari.

Se il cittadino non può avere la certezza che le proprie conversazioni con il difensore restino sottratte alla diffusione pubblica, viene inevitabilmente compromessa la pienezza stessa del diritto di difesa garantito dalla Costituzione.

Il problema non è il carattere accusatorio o difensivo del contenuto diffuso, ma il fatto stesso della pubblicazione di un colloquio tra imputato e difensore, che non può essere trasformato in materiale mediatico in assenza della volontà dell’interessato.

Appaiono pertanto necessarie la rimozione di tali contenuti da Mediaset Infinity e da ogni altra piattaforma o mezzo di comunicazione che li abbia diffusi, con la cessazione di ogni ulteriore pubblicazione, nonché l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali e dell’autorità giudiziaria competente in relazione alla violazione delle disposizioni che disciplinano la pubblicazione di atti e contenuti relativi a procedimenti penali.

Roma, 14 maggio 2026
La Giunta

Assemblea Straordinaria della Camera Penale di Tivoli  - 8 maggio 2026 ore 12,00Ordine del giorno: - Valutazione esiti R...
07/05/2026

Assemblea Straordinaria della Camera Penale di Tivoli - 8 maggio 2026 ore 12,00

Ordine del giorno:
- Valutazione esiti Referendari e programmazione prossime iniziative
- Relazione del Presidente a seguito del Consiglio dei Presidenti, tenutosi in data 18.04.2026
- Assemblea Straordinaria UCPI del 23.05.2026
- Varie ed eventuali

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30/04/2026

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Nella giornata di ieri gli avv.ti Chiara Busca e Luana Simonetti della Camera Penale di Tivoli, hanno incontrato gli stu...
21/04/2026

Nella giornata di ieri gli avv.ti Chiara Busca e Luana Simonetti della Camera Penale di Tivoli, hanno incontrato gli studenti del Liceo Scientifico di Zagarolo “Paolo Borsellino e Giovanni Falcone".

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