24/04/2026
“DECRETO SICUREZZA E CIRCOLARI DEL DAP: un sonno della ragione giuridica che ha generato mostri normativi ed amministrativi”
Come nel celebre capriccio di Goya, “Il sonno della ragione genera mostri”, anche nel sistema penitenziario il torpore della razionalità giuridica e costituzionale sta producendo, ancora una volta, norme e prassi che tradiscono la loro stessa funzione dichiarata.
Giunge oggi alla Camera, per l’approvazione, il disegno di legge A.C. 2886 di conversione del decreto-legge n. 23 del 2026, il c.d. “decreto sicurezza”, un provvedimento eterogeneo, costruito sull’ennesima proclamata emergenza ed utilizzato come scorciatoia per evitare un iter legislativo ordinario, trasparente e ponderato.
Nel nostro Paese, la storia della legislazione emergenziale in materia penale e di sicurezza è costellata di esempi in cui la logica dell’urgenza ha prodotto effetti disastrosi sul piano delle garanzie dei cittadini, del rispetto dei valori costituzionali e degli obblighi convenzionali; l’attuale decreto, purtroppo, non fa eccezione, aggravando criticità già note e più volte stigmatizzate dalle Corti europee.
Il dibattito pubblico e mediatico, come spesso accade, si è concentrato su aspetti marginali, su norme di immediato impatto simbolico e di facile consumo politico, mentre si è scelto di sorvolare su ciò che riguarda il carcere, i reclusi, gli ultimi, ed in particolare i reparti di Alta Sicurezza, dove il livello di compressione dei diritti è già al limite della tollerabilità.
Noi avvocati, e in particolare noi che operiamo nell’Osservatorio Carceri e nella Camera Penale, che più da vicino raccogliamo le testimonianze dei reclusi e degli operatori, dovremmo essere – soprattutto in fasi oscure come quella che stiamo vivendo – i primi tutori dei diritti di chi è privato della libertà, anche quando il clima politico e sociale spinge nella direzione opposta, verso la rimozione del carcere dalla coscienza collettiva.
In questo scenario, colpisce il silenzio assordante di chi, istituzionalmente, è chiamato a vigilare sulle condizioni detentive: l’Ufficio del Garante nazionale avrebbe dovuto insorgere con forza già di fronte alle recenti circolari del DAP, che hanno introdotto ulteriori limitazioni al trattamento ed alle opportunità rieducative, nonché ostacoli persino per chi opera all’interno degli istituti, determinando una vera e propria regressione, un annichilimento della funzione rieducativa della pena.
Le circolari emanate dal DAP a partire dai primi mesi del 2026 – lungi dal limitarsi a un’opera di mera organizzazione interna – incidono in profondità su diritti fondamentali dei detenuti: restringono la socialità, complicano l’accesso alle attività formative e lavorative, rendono più difficili i contatti con l’esterno, creano barriere ulteriori all’ingresso del volontariato, che rappresenta spesso l’unico ponte tra carcere e società ed una risorsa preziosa, irrinunciabile, encomiabile.
Tutto ciò avviene in un sistema già segnato da sovraffollamento cronico, condizioni materiali spesso degradanti e da un numero spropositato di suicidi in carcere, che costituiscono il segnale più tragico della perdita del “diritto alla speranza” da parte delle persone recluse.
La Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte di giustizia dell’Unione europea hanno più volte ammonito gli Stati membri – e l’Italia in particolare – sul fatto che il sovraffollamento, unito a carenze igieniche, mancanza di riscaldamento e di acqua calda, integra un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 3 CEDU e dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali, al punto da imporre il rifiuto della consegna in sede di estradizione o mandato d’arresto europeo.
Ancora senza esito risultano anche i recenti casi di condanna dell’l’Italia per i trattamenti inumani e degradanti nei confronti di alcuni ristretti.
Se tali condizioni sono ritenute inaccettabili all’esterno, quale immagine all’esterno del nostro Paese, è ancor più intollerabile che possano essere subite come dato “normale” all’interno delle nostre carceri, senza un radicale ripensamento delle politiche penali e penitenziarie.
Eppure, a fronte di questi moniti, il Legislatore continua a imboccare la via più facile: non quella della riduzione del ricorso al carcere, dell’investimento nel trattamento, nelle misure alternative che andrebbero implementate, nella salute mentale e nel sostegno psicologico, ma quella dell’inasprimento securitario, delle restrizioni generalizzate, del rafforzamento unilaterale dei poteri di controllo, lasciando il recluso in una posizione ancora più sbilanciata e più debole.
Il decreto sicurezza del 2026 ne è un esempio plastico: invece di intervenire sulle cause strutturali della crisi penitenziaria, rafforza i poteri della Polizia Penitenziaria, li sgancia ancor più dal controllo effettivo del potere centrale e dell’Autorità Giudiziaria, e arriva, addirittura, a prevedere l’impiego di agenti “sotto copertura” tra i detenuti, trasformando la comunità carceraria in un campo minato di sospetti, in cui, come acutamente osservato da un quotidiano, “nessuno si fiderà più di nessuno”.
In un contesto chiuso come il carcere, dove la persona è per definizione parte debole, impossibilitata a sottrarsi alla relazione con l’Autorità, l’introduzione di “talpe” istituzionali, anche con poteri di istigazione alla commissione di reati, è misura dirompente: viola il principio di lealtà processuale, mette in discussione la genuinità della prova, alimenta un clima di paranoia e di conflitto permanente, e rischia di sfociare in forme di pressione psicologica incompatibili con il divieto di trattamenti degradanti, si pone in evidente frizione con i principi della nostra Carta Costituzionale e Convenzionali.
Parallelamente, le stesse circolari ed il succitato decreto incidono sui canali di comunicazione e di relazione con l’esterno: si restringono i colloqui, si complicano le comunicazioni, si frappongono ostacoli burocratici all’ingresso dei volontari e delle associazioni, si riducono gli spazi per le attività culturali, formative, lavorative.
Queste scelte non solo non aumentano in modo serio la sicurezza, ma producono l’effetto contrario: isolano ulteriormente i detenuti, spezzano i legami familiari e sociali che la CEDU tutela come componente essenziale della vita privata e familiare, e che la nostra Consulta ha ulteriormente valorizzato con la tutela del diritto all’affettività, alimentando frustrazione e disperazione, e rendono più probabili esplosioni di violenza o gesti autolesivi.
Sul piano costituzionale, ci troviamo di fronte ad un combinato disposto di norme ed atti amministrativi che si pongono in rotta di collisione con: la tutela dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), il principio di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), la riserva di legge e di giurisdizione in materia di libertà personale (art. 13 Cost.), il diritto di difesa (art. 24 Cost.), il principio di legalità e prevedibilità delle conseguenze penali (art. 25 Cost.), la funzione rieducativa della pena ed il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27 Cost.), il giusto processo ed il controllo giurisdizionale effettivo anche nella fase esecutiva (art. 111 Cost.).
Sul piano convenzionale, le stesse scelte appaiono difficilmente conciliabili con il divieto assoluto di trattamenti inumani o degradanti (ex art. 3 CEDU), con il diritto alla libertà e alla sicurezza (ex art. 5 CEDU) e con il diritto al rispetto della vita privata e familiare (ex art. 8 CEDU), così come interpretati dalla Corte EDU in numerose pronunce sulle condizioni detentive e sui limiti alle restrizioni dei contatti con l’esterno.
La legislazione emergenziale, utilizzata come grimaldello per incidere su questi ambiti, finisce così per erodere il cuore stesso dello Stato di diritto: se la libertà personale – anche nella sua forma “residua” in carcere – può essere modulata a colpi di decreto-legge e circolari amministrative, senza un vero dibattito parlamentare e senza un bilanciamento rigoroso con i diritti fondamentali, allora la riserva di legge e di giurisdizione rischia di diventare una formula vuota.
Come Osservatorio Carceri della Camera Penale e Camera Penale non possiamo limitarci ad una denuncia generica di questo stato di cose.
Siamo chiamati tutti a formulare un monito chiaro e documentato al Legislatore e all’Amministrazione Penitenziaria:
– abbandonare la scorciatoia della decretazione d’urgenza per intervenire in modo strutturale sulle carceri;
– dare finalmente seguito ai moniti della Corte EDU e della Corte di Giustizia, riducendo il ricorso al carcere, ampliando le misure alternative, investendo in edilizia penitenziaria dignitosa, in personale trattamentale, in salute mentale e in programmi individualizzati;
– ritirare o profondamente rivedere le circolari che comprimono il trattamento, i contatti con l’esterno ed il ruolo del volontariato, restituendo centralità alla funzione rieducativa della pena e al “diritto alla speranza” delle persone detenute;
– sottoporre a rigoroso vaglio di legittimità costituzionale e convenzionale le norme che introducono agenti sotto copertura e poteri sproporzionati alla Polizia Penitenziaria, evitando che il carcere diventi un laboratorio opaco di sperimentazione di tecniche invasive, al riparo dallo sguardo pubblico.
Il carcere non può essere il luogo in cui “il sonno della ragione” giuridica si traduce in mostri normativi ed amministrativi.
Deve tornare ad essere, nel solco dell’art. 27 Cost. e degli artt. 3 e 8 CEDU, lo spazio in cui la pena, pur nella sua durezza, è orientata alla dignità, alla responsabilità, alla possibilità concreta di un ritorno alla società civile, tenendo sempre presente il fine precipuo della pena.
Come Osservatorio, come Camera penale e come Avvocati penalisti rivendichiamo il nostro ruolo di presidio tecnico e civile a difesa dei diritti delle persone private della libertà e ci impegniamo a monitorare, denunciare e contrastare, in ogni sede consentita, gli effetti distorsivi del decreto sicurezza e delle circolari DAP, nella convinzione che la misura della civiltà giuridica di un Paese si legga, prima di tutto, dietro le sue sbarre.
Avv. Giovanna Beatrice Araniti (Coordinatrice Osservatorio Carceri)