Amministrazione Condominiale ing. Rocco Agostino

Amministrazione Condominiale ing. Rocco Agostino Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Amministrazione Condominiale ing. Rocco Agostino, Fotografia e videografia, Via S. Anna II tronco, 45, Reggio Di.

Lo Studio offre un servizio altamente professionale in grado di assicurare la massima competenza tecnica, giuridica ed amministrativa, necessaria per la risoluzione di tutte le problematiche inerenti la gestione di un condominio. La nostra attività si basa su alcuni principi fondamentali:
- eseguire con precisione le delibere assembleari;
- tutelare e salvaguardare gli interessi dei condomini. Lo

Studio è in grado di garantire assistenza e supporto in molteplici settori di intervento, avvalendosi della collaborazione di professionisti e ditte specializzate scelti seguendo criteri dettati dalle leggi e norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, criteri ormai indispensabili per lo sviluppo di una buona politica in campo lavorativo. La nostra amministrazione condominiale vanta principi di trasparenza, efficacia, comunicazione, affidabilità, capacità organizzative e gestionali, di conseguenza tutta la documentazione relativa ai condomini che amministriamo è sempre disponibile per essere consultata in qualsiasi momento da ogni condomino che ne faccia richiesta. Lo Studio è iscritto all'associazione di categoria ARAI e quale associato ha diritto a tutti i servizi di consulenza tecnica e legale necessaria per la risoluzione d'ogni problematica condominiale.

16/06/2020

Assemblea di condominio convocata in luoghi chiusi - Se l'assemblea è convocata in luoghi chiusi, chi l'organizza deve garantire uno spazio adeguato e sanificato; ciò comporta spese onerose che...

22/05/2020

Quando il muro divisorio è in comune e quando è di proprietà esclusiva. A chi spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria del muro divisorio.

03/03/2020

Il pagamento degli oneri a carico del conduttore

11/07/2018

Anche il singolo condomino è libero di installare delle telecamere per ragioni di sicurezza?

23/01/2018

Colonna montante di scarico e ripartizione spese, facciamo chiarezza

08/11/2017

CENTRO STUDI NAZIONALE
CASSAZIONE 20 OTTOBRE 2017, N. 24920

L’AMMINISTRATORE NON E RESPONSABILE DEI MANCATI PAGAMENTI SE I CONDOMINI NON VERSANO

Amministratore esente da responsabilità contrattuale perché l’accertata mancanza di fondi e quindi il mancato pagamento dell’assicurazione dello stabile era stata determinata proprio dalla morosità dei condomini e i solleciti inviati a costoro erano sufficienti ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dal mandato.

Estratto a cura del Centro Studi Nazionale ANACI

15/09/2017

CENTRO STUDI NAZIONALE
TRIBUNALE MILANO 17 MARZO 2017 N. 3222
SE IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO NON PREVEDE RESTRIZIONI LE ZANZARIERE SONO LEGITTIME

l Tribunale di Milano, ha rigettato la domanda del Condominio, che richiedeva ad una condomino di rimuovere una zanzariere dal proprio balcone. Nel caso specifico nel regolamento non sussisteva nè “un divieto specifico di apposizione di zanzariere … nelle proprietà private e sulla facciata”, né disposizione alcuna volta a dare una più rigorosa definizione del concetto di decoro architettonico ex art. 1120 c.c.. Pertanto il Tribunale ha valutato in concreto il difetto di qualsivoglia pregiudizio estetico del complesso edilizio.
Estratto a cura del Centro Studi Nazionale ANACI

23/07/2017

Parliamo di Torre Annunziata, ma anche di tutta l'Italia

09/01/2017

CENTRO STUDI NAZIONALE
TRIBUNALE MILANO 21 LUGLIO 2016, Nr. 9205

In una controversia se l’attore convoca il condominio in mediazione, e questi non aderisce all’invito ma, anzi, la ostacola facendola fallire, allora dovrà risarcire all’attore, a titolo di maggior danno ex artt.1218 e 1224 del codice civile le spese sostenute per questa procedura ovvero i costi per la mediazione ed i costi relativi alla parcella del legale.
Questo il principio sancito dal Tribunale di Milano, il 21 luglio 2016.
In particolare il condominio, non avendo aderito all’invito ed avendo l’amministratore partecipato al primo incontro dichiarando di averlo fatto solo per non incorrere nelle sanzioni di legge, senza cogliere l’opportunità del suddetto procedimento stragiudiziale, è stato condannato poi al pagamento del maggior come sopra descritto.
Estratto a cura del Centro Studi Nazionale ANACI

07/12/2016

Permessi edili, cambia tutto: adesso puoi costruire senza autorizzazione

29/11/2016

CENTRO STUDI NAZIONALE
Convocazione assemblea con raccomandata AR, vincolante l'avviso di giacenza
In caso di mancata consegna dell’avviso di convocazione per assenza del condomino, il momento da cui si devono calcolare i cinque giorni prima dalla data prevista per l’assemblea decorre non dal momento in cui il condomino ritira in posta la raccomandata, ma dal momento in cui il plico risulta in giacenza presso l’ufficio postale.
Questo, in sintesi, quanto ribadito dalla Suprema Corte nella recente sentenza del 3 novembre scorso, nr. 22311.
Per potersi ritenere rispettato il termine previsto dall’articolo 66, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile il giorno da cui iniziare il calcolo dei cinque giorni previsti tra l’avviso di convocazione e l’adunanza assembleare decorre non dal giorno successivo, ed oltretutto eventuale, del ritiro dell’avviso da parte dell’interessato, ma dalla giacenza del plico presso l’ufficio postale.

Estratto a cura del Centro Studi Nazionale ANACI.

Il testo completo della sentenza è consultabile sul sito www.anaci.it

Indirizzo

Via S. Anna II Tronco, 45
Reggio Di
89133

Orario di apertura

Martedì 17:00 - 19:00
Giovedì 17:00 - 19:00

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Amministrazione Condominiale ing. Rocco Agostino pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Condividi