03/09/2026
QUANDO IL GIP NON LA PENSA COME IL PM
È proprio nei casi che suscitano maggiore indignazione sociale che il principio di autonomia e indipendenza della giurisdizione viene messo alla prova.
La decisione del GIP di Torino può essere criticata nel merito, ma non può essere deformata dalla consueta semplificazione mediatica e strumentalizzata a fini politici. Il giudice ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e un concreto e attuale pericolo di reiterazione, ma ha valutato sufficiente una misura meno afflittiva del carcere, valorizzando l’incensuratezza, il comportamento collaborativo e la resipiscenza dell’indagato.
La custodia cautelare non è una pena anticipata, né uno strumento per soddisfare una domanda sociale di immediata punizione. La sua applicazione deve dipendere dalle esigenze cautelari concretamente accertate e rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità.
Il provvedimento potrà essere impugnato dal Pubblico Ministero, se lo riterrà opportuno, e sottoposto ad alla valutazione del Tribunale per il Riesame e successivamente anche della Cassazione.
Se vi è stato un errore, il sistema prevede fisiologicamente gli strumenti per porvi rimedio.
L’invio degli ispettori a Torino, da parte del Ministro della Giustizia, appare invece del tutto privo di giustificazione e rischia di tradursi in un’indebita pressione sull’autonomina del potere giudiziario.
Gli ispettori vengano mandati dove occorre accertare abusi e responsabilità, non dove possono servire a raccogliere consenso elettorale.
La Giunta
Roma, 2 settembre 2026