05/12/2025
CAMBIAMENTO STORICO
Un grande cambiamento per la fotografia.
Le fotografie cosidette "semplici" passano da una tutela dei diritti d'autore di 20 anni a 70 anni dallo scatto.
Non pare retroattiva, ma valida per tutte le fotografie che verranno realizzate dal giorno della pubblicazione della nuova norma, cioè il 18 dicembre.
Io resto sulla riva del fiume ad attendere gli sviluppi... perchè prevedo non sarà comunque facile far rispettare i propri diritti in una società dove cultura e rispetto della fotografia e conoscenza delle regole che la governano sono praticamente assenti.
SETTANT'ANNI DI TUTELA? MA QUALE TUTELA?
Anche le "semplici fotografie" adesso sono tutelate per 70 anni. Pochi giorni fa è stata approvata in via definitiva la modifica all'articolo 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che ora stabilisce che le fotografie che non siano "opera dell'ingegno" godono dei diritti d'autore per settant'anni dalla data dello scatto, e non più per venti. Il nuovo dispositivo entrerà in vigore tra pochi giorni, il 18 dicembre.
La modifica aveva suscitato fortissime polemiche nelle scorse settimane, soprattutto da parte di archivi e musei che temono di vedersi bloccata ogni attività di valorizzazione di patrimoni come gli archivi fotografici aziendali, o delle istituzioni, eccetera.
Allo stesso tempo, gioiscono fotografi che si sono visti espropriare delle loro opere non considerate sufficientemente creative (clamoroso il caso del ritratto fatto da Tony Gentile a Falcone e Borsellino, considerato da ben due sentenze "non opera dell'ingegno").
Va detto che, secondo i giuristi specializzati in diritto d'autore, questa norma non dovrebbe essere retroattiva, cioè dovrebbe valere solo per le fotografie realizzate dal 18 dicembre prossimo in poi.
Vorrei però dire due parole su questa questione controversa, dal punto di vista culturale e concettuale.
Io credo che la distinzione fra “semplice fotografia” e “opera dell’ingegno” risponda a una concezione della fotografia ormai superata nella riflessione sul fotografico degli ultimi cinquant’anni almeno, una concezione di stampo crociano che la considera una mera riproduzione meccanica del reale, a meno che non intervenga un fortissimo investimento autoriale. In questo modo, però, il compito di distinguere fra “semplice fotografia” e “opera dell’ingegno” nei casi controversi spetta a un giudice costretto ad addentrarsi nel campo dei giudizi di valore estetico, con enormi rischi di arbitrio dei quali hanno già fatto le spese alcuni autori
Sono convinto quindi che quella distinzione non possa essere difesa, né fondata razionalmente e univocamente come richiede una civiltà del diritto.
Allo stesso tempo, credo che la semplice abolizione di quella distinzione, con la tutela estesa a qualsiasi fotografia, senza ulteriori interventi, rischi fortemente di penalizzare non solo il lavoro della conservazione e della valorizzazione degli archivi fotografici di ogni genere, ma anche di alzare ancora di più le barriere già esistenti che limitano il lavoro di studio, analisi critica, informazione e divulgazione della cultura fotografica.
L’Italia non ha una chiara e soddisfacente normativa sul fair use, ovvero sulle condizioni che esimono chi utilizza una fotografia tutelata da richieste di consenso e pagamento di diritti, quando ricorrano, appunto, le condizioni di un suo utilizzo a scopo di archiviazione, studio, critica, analisi, didattica, informazione, divulgazione in contesti non finalizzati al profitto e non in concorrenza con gli utilizzi commerciali dell’opera. Ricordiamo che la legislazione non conosce ancora, in Italia, il diritto di citazione delle immagini che sia omologo a quello dei diritto di libera citazione delle opere letterarie e scientifiche, secondo norme e limiti che possono essere validamente definiti.
Invece di questi aggiustamenti che rischiano di rendere la situazione della tutela e della fruizione delle immagini ancora più intricata e contraddittoria, il legislatore, dopo una adeguata istruttoria, dovrebbe finalmente definire questi ambiti di deroga al diritto d’autore, nell’ambito di una riforma complessiva sul diritto d’autore nel campo delle immagini, ormai ineludibile soprattutto di fronte alla rivoluzione mediatica prodotta dall'era della condivisione in Rete.